Il Codice dell’Ambiente
Con l’ultimo articolo abbiamo visto come è nato il diritto ambientale e introdotto i contenuti dell’intero Codice che ne regolamenta la tutela e la gestione. Dopo la Parte prima, infatti, contenente i principi fondamentali, seguono le successive cinque, a loro volta divise in sezioni, titoli, articoli, commi e lettere; ma a noi cosa interessa? Dipende, potrebbe essere tutto o niente, perché è vero che una conoscenza così dettagliata del codice è inutile, oltre che impossibile, ma è anche vero che un’infarinatura della sua impostazione è utile a tutti. Perché?
Perché sapendo dove andare a cercare, potrete trovare i mezzi necessari a far valere i vostri diritti in materia ambientale, ovvero il diritto a vivere in un ambiente sano, salubre e non inquinato.
Questo articolo può esservi utile quanto un libretto di istruzioni per una corretta e semplice lettura del D.lgs 152/2006, una via di mezzo tra un indice dettagliato ed un piccolo Bignami. Cominciamo col capire l’impostazione delle suddivisioni: esclusa la prima, le cinque grandi parti che compongono il Codice dell’Ambiente trattano tutte argomenti diversi, come dei volumi a sé che, se troppo lunghi, possono dividersi in sezioni e titoli; questi contengono i diversi articoli in un ordine che richiama una sorta di schema fisso, per cui i primi servono sempre a chiarire le finalità, l‘oggetto delle discipline e le definizioni (un po’ come un’introduzione), per poi definire le modalità di gestione, le competenze amministrative e le specifiche attività. Il grado di dettaglio è sempre maggiore, ma, per non dilungarsi in articoli eccessivamente lunghi, esistono gli allegati che, chiudendo il Testo, definiscono ogni particolare con elenchi, tabelle o schemi.
Passiamo all’indice
Parte Seconda: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC). Probabilmente letta così non vi dice nulla, ma dovete sapere che chiunque, soggetto pubblico o privato, voglia modificare o proporre un nuovo progetto, dovrà prima ottenere una serie di concessioni che ne accertino lo scarso disturbo per l’ambiente. Volendo concretizzare il concetto in un esempio pratico, immaginiamo la costruzione di una nuova superstrada, di una galleria, o semplicemente di un palazzo, oppure la modernizzazione di impianti di fabbrica, sono tutti progetti potenzialmente impattanti per l’ambiente naturale. A seconda del progetto, della sua localizzazione o vicinanza con aree naturali protette e di innumerevoli altri fattori, saranno necessari studi di fattibilità per poter prevedere, prevenire ed evitare danni quali, ad esempio, una barriera per il passaggio faunistico, un disturbo acustico, luminoso o, peggio, un inquinamento chimico, fisico o batteriologico di suolo, aria e acqua. Lo strumento autorizzatorio è quindi molto valido ai fini della tutela ambientale, poiché consente di bloccare un’attività potenzialmente inquinante ancor prima che faccia danni, ma anche di migliorare la gestione delle attività antropiche tramite pianificazione e monitoraggio.
Parte Terza: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (sezione prima), di tutela delle acque dall’inquinamento (sezione seconda) e di gestione delle risorse idriche (sezione terza). La chiarezza di questi titoli non richiede alcuna interpretazione, bensì una sola osservazione: trattano tutti la tutela di risorse primarie, ovvero indispensabili per la sopravvivenza dell’uomo. La salubrità di questi elementi, così come l’aria, condiziona fortemente la nostra salute perché un ambiente inquinato ci avvelena dall’esterno, mentre acqua e alimenti contaminati lo fanno dall’interno. Detto ciò, risulta evidente l’importanza della Parte Terza del Codice, la cui lunghezza è necessaria a definire ogni dettaglio nelle classificazioni e nell’assegnazione delle competenze gestionali. Per evitare che avvenga una qualunque compromissione qualitativa e/o quantitativa delle risorse, tra le altre cose, sono stati preposti enti di controllo e fissati divieti o limiti per attività inquinanti e di sfruttamento. Purtroppo non è sempre facile far rispettare le regole e può capitare, probabilmente più spesso di quanto sappiamo, che ci siano contaminazioni più o meno gravi a causa di incidenti, negligenze o, peggio, corruzioni.
Probabilmente tutti conoscete il Caso Seveso, il disastro ambientale più grave verificatosi in Italia; si tratta di un incidente avvenuto 43 anni fa nell’azienda chimica ICMESA, in provincia di Milano, che provocò la fuoriuscita di una nube di diossina del tipo TCDD, uno dei più pericolosi e tossici conosciuti. Direte voi “cosa c’entra questo con l’inquinamento di suolo e acqua?”, oppure “non esistevano ancora né una legislazione né un’autorità governativa ad hoc”.
Innanzitutto, i tre elementi sono strettamente interconnessi da naturali scambi chimico-fisici, per cui ciò che si trova nell’aria a un certo punto si depositerà al suolo, penetrando nelle falde idriche e avvelenando la rete trofica. Per rispondere alla seconda domanda, invece, è necessario introdurre un breve antefatto del disastro: due anni prima, i Comuni limitrofi all’azienda avevano denunciato il direttore tecnico per aver “corroso ed adulterato acque sotterranee destinate all’alimentazione rendendole pericolose per la salute pubblica”; queste accuse furono subito confermate da una serie di analisi svolte dalla Provincia che, però, non poté intervenire sulla cessazione delle attività industriali.
A questo punto sorge spontaneo pensare che, se ci fossero stati Ministero dell’Ambiente e relativo Codice, forse, tutto ciò si sarebbe potuto evitare. Dico forse perché, anche oggi che abbiamo i mezzi per far valere il nostro diritto a vivere in un ambiente sano, sembra sempre che mettiamo gli interessi economici prima di tutto. Le attuali vicende che interessano la città di Taranto sono un esempio perfetto di come l’uomo sia totalmente incapace di imparare dalla storia dei suoi errori, ma di questo parleremo nella Parte Quinta del D.lgs 152/2006 che tratta le Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Parte Quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Un argomento molto importante che viene ben trattato con finalità, principi, classificazioni e competenze dettagliate, da quelle statali a quelle comunali, passando per le regionali. Ognuno di noi, quindi, conosce gestioni diverse a seconda della zona in cui vive. In materia di rifiuti, però, possiamo dire che il contrasto tra ambiente ed economia è generalizzato, molto forte, e vicino alla nostra sfera di vita quotidiana, sia in termini di comprensione del problema che di possibilità di azione. Oggi una realtà a rifiuto zero è difficilmente attuabile (seppur non impossibile) nelle grandi metropoli, dove lo stile di vita frenetico, alimentato dal consumismo, è causa ed effetto dell’attuale situazione. Si parla di un sistema economico a funzionamento orizzontale che vede sprecare risorse ambientali per un ciclo di vita dei prodotti troppo breve; un sistema sostenibile è invece circolare, poiché prevede un riciclo della materia utilizzata, senza nessuno spreco.
Il passaggio dal primo al secondo sistema è piuttosto difficile poiché, almeno all’inizio, comporta il prevalere dell’ambiente sull’economia, tramite politiche di riduzione dei consumi. La Manovra 2020 dell’attuale governo italiano introdurrà la nuova proposta comunitaria della Plastic Tax a partire dal mese di Giugno; si tratta di un adeguamento volto a disincentivare, prima, e vietare, poi, l’utilizzo superfluo di questo materiale altamente inquinante. Una severa riduzione della plastica faciliterà enormemente la gestione quantitativa dei rifiuti, per poterne ottimizzare le operazioni di riciclo.
Ma in realtà, nel nostro affezionato Codice, era già scritto da tempo che nella gerarchia da rispettare per la gestione dei rifiuti ci fosse al primo posto la prevenzione della loro produzione, seguita da riutilizzo, riciclo, recupero e, in fine, smaltimento. Perché non ci abbiamo pensato prima a mettere in atto l’art. 179 dell’attuale D.lgs 152/2006? Abbiamo davvero bisogno di essere sempre trainati dall’UE? Beh, probabilmente la risposta la conosciamo tutti, ma al momento non posso che dire “meglio tardi che mai”. Nemmeno “Roma è stata costruita in un giorno”, ma, data l’emergenza ambientale, penso che potremmo spingere un poco sull’acceleratore e rivoluzionare il sistema economico che l’ha causata. Considerando che, per esempio, l’intero Titolo II della presente Parte Quarta tratta la Gestione degli imballaggi, direi che i mezzi giuridici per fare di più non ci mancano!
Ci restano ancora la Parte Quinta e Sesta del Codice che esamineremo nel prossimo articolo, insieme a qualche altro Testo utile alla tutela dell’ambiente, seppure per vie trasversali quali, ad esempio, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, la CITES o la legge quadro sulle aree protette.
Lascia un commento