Il Codice dell’Ambiente (parte II)

Con questo articolo concludiamo il nostro bignami del cosiddetto Codice dell’Ambiente, presentando i contenuti delle sue ultime due Parti, la Quinta e la Sesta. Poiché, come abbiamo già detto, la tutela di un bene così vasto, eterogeneo e complesso non può limitarsi ad un solo Testo, per quanto lungo e dettagliato sia, vi introdurrò anche qualche altra norma utile allo scopo.

Cominciamo con il nostro Indice:

Parte Quinta: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Come la Parte Terza, anche questo capitolo del Codice dell’Ambiente si occupa della tutela di una risorsa primaria, indispensabile per la vita di ogni essere vivente. La percezione universale di come la qualità dell’aria influenzi la nostra salute rende l’argomento sempre attuale; annusare l’odore di smog, o vedere la città avvolta da una nube marroncina, ci allerta immediatamente sullo stato attuale dell’aria che stiamo respirando, non facendo mai cadere nel dimenticatoio questa realtà di costante avvelenamento di fondo. Una realtà che conosciamo e, nei fatti, accettiamo passivamente da molti anni; basti pensare alla prima “legge antismog” del 1966, già allora, prima dell’esistenza di un vero e proprio diritto ambientale da far valere, l’argomento era così strettamente legato al concetto di salute da “meritare” un posto tra le leggi ordinarie statali. Da quel momento si sono aggiunte diverse altre norme più o meno dettagliate, specifiche per tipo o fonte di emissione inquinante, ma la qualità dell’aria ha continuato a peggiorare. La Parte Quinta del Codice si divide in 3 Titoli estremamente precisi: Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, Impianti termici civili, Combustibili; qui si trovano alcune delle frecce all’arco di Stato, Regioni e Province, così come di ogni singolo cittadino, per ben tutelare la risorsa aria, ovvero autorizzazioni, definizioni, limiti, tempistiche e protocolli per monitoraggi interni ed esterni. Per ogni impianto o attività esistono piani e programmi di qualità dell’aria, con tanto di esatti valori di riferimento che ne regolamentano le emissioni. Ciononostante i report sanitari continuano a identificare l’inquinamento atmosferico come causa delle 500.000 morti premature all’anno nella sola Europa; questo può voler dire solo una cosa: la legge non viene rispettata.

Stabilimento dell’Ilva, Taranto

L’esempio attuale più eclatante è sicuramente quello dell’ex Ilva di Taranto, discusso persino nelle pagine del New York Times in questi giorni. Si parla di un complesso siderurgico del 1965, progettato e gestito senza alcun presidio di tutela ambientale, ma in regola per i parametri dell’epoca; oggi, però, che esiste il vincolo di adeguamento degli impianti industriali alle migliori tecniche disponibili (BAT), non si sono ancora visti cambiamenti utili a ridurre l’innegabile e massiccio inquinamento delle matrici naturali. Sicuramente non è un problema di facile risoluzione, ma, da anni, sembra che l’economia sia la vera priorità e che gli evidenti impatti ambientali e sanitari siano solo secondari. Da quando i soldi vengono prima della salute?

In molti, troppi, casi succede che uno dei principi cardine della tutela ambientale, quello del “chi inquina paga”, venga maliziosamente reinterpretato in “si paga per inquinare”, poiché più conveniente in termini economici. Non c’è niente di più sbagliato e scellerato. L’art 3 ter. del presente codice definisce una chiara gerarchia dell’azione ambientale: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”; solo menti alterate, con una concezione egoistica del giusto, possono capovolgere un concetto tanto importante, per poter anteporre il proprio guadagno alla salute di numerosi terzi. Come evitare che questo accada? Facendo applicare le leggi, e la Parte Sesta può esserci d’aiuto.

Parte Sesta: Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, ovvero tre brevi titoli contenenti l’ambito di applicazione, le azioni di prevenzione e ripristino ambientale, il risarcimento del danno ambientale. Il danno ambientale è quindi protagonista indiscusso del capitolo e, nell’art. 300, viene definito come un qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. Non sottovalutate l’importanza di questa parte del Codice, poiché è quella che definisce il nostro diritto a denunciare in tempo potenziali pericoli per la salute umana e per l’ambiente, con la sola esclusione di cause belliche, catastrofi naturali incontrollabili e di sicurezza nazionale (art. 303). La richiesta di un intervento da parte dello Stato, infatti, può essere avanzata da regioni, province autonome ed enti locali, nonché da persone fisiche, qualora coinvolte in prima persona. Se le azioni di prevenzione dovessero fallire, è previsto l’obbligo di ripristino ambientale e, solo in ultimo, vi è la quantificazione di un risarcimento consono al danno arrecato.

Se avete dubbi particolari o volete conoscere i dettagli di un divieto, come i valori limite di emissione per specifiche tipologie di impianti, le modalità di classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti e così via, non vi resta che sfogliare i corposi allegati delle rispettive Parti del Codice.

Passiamo ora a ciò che non è contenuto in questo “Testo Unico” ambientale; si parla di un gran numero di norme presenti in altri Codici, Leggi e Decreti. Gli ambiti di tutela sono molteplici, alcuni nuovi ed altri, invece, possono coincidere con quelli già trattati nel D.lgs 152/2006 e andare a completarli. La tutela delle risorse acqua, suolo e aria, ad esempio, è presente anche nei Codici Penale e Civile, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, dai Criteri che disciplinano l’Agricoltura o il Paesaggio, dai Piani di bacino e, ovviamente, dai Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, dal Codice della strada, dalle direttive europee e ulteriori accordi internazionali.

Le altre risorse ambientali sono direttamente o indirettamente tutelate da appositi testi come la Legge quadro sulle Aree Protette (L.394/1991), la Legge quadro in materia di incendi boschivi (L.353/2000) o il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (D.Lvo 34/2018). Animali, Biodiversità e Habitat sono invece protetti a livello internazionale dalle direttive Habitat92/3/CEEe Uccelli79/409/CEE, e dal relativo elenco di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone a Protezione Speciale costituenti la famosa Rete Natura 2000. Ulteriori forme di tutela sono presenti nella Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie animali e vegetali, che garantiscono alti controlli di frontiera e pesanti sanzioni in caso di trasporto, commercializzazione o detenzione di esemplari vivi o morti.

Non possiamo dimenticarci di un altro importante centro di riferimento statale per la difesa dell’ambiente, ovvero il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, prima tutt’uno con quello per l’Ambiente; il Codice dei beni culturali e del paesaggio, infatti, sebbene indirettamente, tutela il territorio e, con esso, molte risorse naturali.

Materie attuali ed in continuo aggiornamento tecnico e normativo sono invece quelle inerenti i Rifiuti e le Bonifiche, le Certificazioni Ambientali, l’Edilizia e l’Urbanistica, così come l’Energia; anche la loro regolamentazione è utile a salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali, spesso proprio attraverso i principi di sostenibilità, prevenzione e precauzione. A questi si aggiungono ancora gli OGM, la Caccia, la Pesca, il Rumore… Potremmo continuare ancora per intere pagine, ma immagino sia chiaro quanto siano numerosi i settori connessi alla sfera Ambiente.

Non mi resta che suggerirvi la Legge 241/1990contenente le Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, dove troverete le modalità, la tempistica e i procedimenti utili per poter chiedere informazioni, interventi, modifiche o indennizzi su questioni ambientali. Essendo, infatti, la pubblica amministrazione a gestire il nostro bene più prezioso, è alla sua porta che dobbiamo bussare se viene violato il nostro diritto a vivere in un ambiente sano.

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